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Modulo 3 di 7 · Regolamento sull’IA · Artt. 6 e 7, allegati I e III

Sistemi ad alto rischio: allegati I e III

Un sistema è ad alto rischio per due strade: perché inserito in un prodotto regolamentato (allegato I) o per il suo uso in determinati ambiti sensibili (allegato III).

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Prima via: prodotti regolamentati dell’allegato I

Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, un sistema è ad alto rischio quando è componente di sicurezza di un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell’allegato I —giocattoli, ascensori, dispositivi medici, tra gli altri— o è esso stesso tale prodotto, e il prodotto deve inoltre essere sottoposto a una valutazione della conformità da parte di terzi.

L’Omnibus precisa che non sono componenti di sicurezza i sistemi usati solo per assistenza all’utente, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza del servizio, automazione, comodità o controllo qualità, salvo che un loro guasto possa mettere in pericolo la salute e la sicurezza (art. 6, par. 1 bis e 1 ter).

Interviene anche sulle macchine: elimina la Direttiva 2006/42/CE dalla sezione A dell’allegato I e aggiunge il Regolamento (UE) 2023/1230 alla sezione B, i cui prodotti restano soggetti solo a pochi articoli (art. 2, par. 2), perché i requisiti sull’IA confluiscono nella loro normativa settoriale.

Seconda via: gli otto ambiti dell’allegato III

L’allegato III elenca gli usi di per sé ad alto rischio: biometria; infrastrutture critiche; istruzione e formazione professionale; occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo; accesso a servizi essenziali pubblici e privati; attività di contrasto; migrazione, asilo e gestione delle frontiere, e amministrazione della giustizia e processi democratici.

Nelle imprese private i casi più frequenti rientrano nel punto 4 —selezione del personale, decisioni su promozioni o licenziamenti, assegnazione dei compiti in base a tratti personali, valutazione delle prestazioni— e nel punto 5: valutazione dell’affidabilità creditizia delle persone fisiche e determinazione dei premi nelle assicurazioni vita e malattia.

L’eccezione dell’articolo 6, paragrafo 3

Un sistema dell’allegato III non è ad alto rischio se non presenta un rischio significativo per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali, perché svolge solo un compito procedurale limitato, migliora il risultato di un’attività umana già completata, rileva deviazioni senza sostituire la valutazione umana o esegue un compito preparatorio.

L’eccezione non vale se il sistema effettua la profilazione di persone fisiche: in tal caso è sempre ad alto rischio. E chi la invoca deve documentare la propria valutazione prima di immettere il sistema sul mercato e registrarlo comunque (art. 6, par. 4, e art. 49, par. 2).

Cosa chiede di solito l’auditor

  • Ogni sistema dell’inventario confrontato con l’allegato I e con gli otto ambiti dell’allegato III
  • Usi nella selezione, valutazione o gestione del personale individuati
  • Eccezioni dell’articolo 6, paragrafo 3, motivate per iscritto, con attenzione alla profilazione
  • Data di applicazione annotata per ogni sistema ad alto rischio

Come affrontarlo in pratica

  1. 1Classifichi ogni sistema in una di quattro colonne: vietato, alto rischio, obbligo di trasparenza o rischio minimo.
  2. 2Per ogni uso nelle risorse umane, verifichi se rientra nel punto 4 dell’allegato III e se effettua profilazione.
  3. 3Se conclude che un sistema dell’allegato III non è ad alto rischio, conservi la motivazione con data e responsabile.

Che l’IA proponga e una persona decida non fa uscire un sistema dall’allegato III, ma è la base di una supervisione umana credibile.

Vedi come si separano la proposta dell’IA e la decisione umana

Da dove arriva ogni dato

Riferimenti al testo ufficiale in vigore. Se una norma viene revisionata, questa pagina si aggiorna e la data di revisione lo indica.

  1. Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale EUR-Lex · GU L 2024/1689 · 12 luglio 2024
  2. Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA), che modifica il Regolamento (UE) 2024/1689 EUR-Lex · GU L 2026/1744 · 24 luglio 2026
  3. Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato EUR-Lex · CELEX 02024R1689-20260727 · Versione del 27 luglio 2026