I divieti del testo originale
Dal 2 febbraio 2025 (art. 113, lettera a) è vietato immettere sul mercato, mettere in servizio o utilizzare sistemi che manipolano con tecniche subliminali o ingannevoli, che sfruttano vulnerabilità dovute all’età, alla disabilità o alla situazione sociale o economica, o che attribuiscono alle persone un punteggio sociale con effetti pregiudizievoli o sproporzionati.
Sono vietati anche la previsione del rischio di commettere reati basata soltanto sulla profilazione o sui tratti della personalità, la creazione di banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini da internet o da videosorveglianza, la categorizzazione biometrica per dedurre razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni od orientamento sessuale, e l’identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, salvo eccezioni tassative.
Quella che riguarda di più le aziende
La lettera f) vieta di inferire le emozioni di una persona sul luogo di lavoro e negli istituti di istruzione, salvo per motivi medici o di sicurezza. Un sistema che analizza il tono di voce degli operatori di call center per stimarne l’umore o una telecamera che misura il coinvolgimento di un team vi rientrano in pieno.
Al di fuori del lavoro, il riconoscimento delle emozioni non è vietato, ma è considerato ad alto rischio (allegato III, punto 1) e impone di informare le persone esposte (art. 50, par. 3).
Che cosa aggiunge l’Omnibus digitale
Il Regolamento (UE) 2026/1744 introduce due nuove lettere: la b bis), che vieta i sistemi che generano o manipolano immagini, video o audio realistici delle parti intime di una persona identificabile, o di tale persona in attività sessualmente esplicite, senza il suo consenso esplicito; e la b ter), sul materiale pedopornografico.
Per chi immette il sistema sul mercato, il divieto opera quando tale risultato è la sua finalità o è ragionevolmente prevedibile e mancano garanzie affidabili per evitarlo (art. 5, par. 1 bis). Entrambe le lettere si applicano dal 2 dicembre 2026.
Conseguenze
La violazione dell’articolo 5 è punita con sanzioni fino a 35 milioni di euro o, se l’autore è un’impresa, fino al 7 % del fatturato mondiale dell’esercizio precedente, se superiore (art. 99, par. 3). Per le PMI si applica il minore dei due importi (art. 99, par. 6).
Cosa chiede di solito l’auditor
- Inventario esaminato rispetto a ciascuna lettera dell’articolo 5
- Nessun sistema inferisce le emozioni del personale, salvo motivo medico o di sicurezza documentato
- Strumenti di generazione di immagini o video con garanzie verificate
- Verifica ripetuta quando si acquista o si estende uno strumento
Come affrontarlo in pratica
- 1Scorra l’inventario dei sistemi e annoti, lettera per lettera, perché nessuno ricade in una pratica vietata.
- 2Chieda espressamente ai fornitori di analisi vocale, video o di produttività se le loro funzioni inferiscono emozioni.
- 3Inserisca la verifica dell’articolo 5 nella procedura di adozione di qualsiasi nuovo strumento.
Molte di queste pratiche trattano inoltre dati biometrici o di categorie particolari, che il GDPR già limita per conto suo.
Da dove arriva ogni dato
Riferimenti al testo ufficiale in vigore. Se una norma viene revisionata, questa pagina si aggiorna e la data di revisione lo indica.
- Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale EUR-Lex · GU L 2024/1689 · 12 luglio 2024
- Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA), che modifica il Regolamento (UE) 2024/1689 EUR-Lex · GU L 2026/1744 · 24 luglio 2026
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato EUR-Lex · CELEX 02024R1689-20260727 · Versione del 27 luglio 2026