I quattro obblighi di trasparenza
L’articolo 50 richiede che le persone sappiano di interagire con un sistema di IA, salvo che ciò sia evidente (paragrafo 1); che gli output sintetici audio, immagine, video o testo rechino una marcatura leggibile meccanicamente che ne consenta il rilevamento (paragrafo 2); che siano informate le persone esposte a riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica (paragrafo 3), e che si renda noto che un deep fake è stato generato o manipolato artificialmente (paragrafo 4).
Anche il testo generato per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico va dichiarato, salvo che sia stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale con un responsabile editoriale (art. 50, par. 4). L’informazione va fornita in modo chiaro al più tardi al momento della prima interazione (art. 50, par. 5).
Date della trasparenza
L’articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026, data generale del Regolamento (art. 113). L’Omnibus concede ai sistemi generativi già immessi sul mercato prima di tale data tempo fino al 2 dicembre 2026 per adempiere alla marcatura del paragrafo 2 (art. 111, par. 4).
Modelli di IA per finalità generali
I loro fornitori devono mantenere la documentazione tecnica del modello, fornire a chi lo integra le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi, adottare una politica di rispetto del diritto d’autore e pubblicare una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti usati per l’addestramento (art. 53, par. 1). I modelli rilasciati con licenza libera e open source sono esentati dai primi due obblighi, salvo che presentino un rischio sistemico (art. 53, par. 2).
Si presume un rischio sistemico quando l’addestramento supera 10^25 operazioni in virgola mobile (art. 51, par. 2), e in tal caso si aggiungono valutazioni con test contraddittori, gestione dei rischi sistemici, segnalazione degli incidenti e cibersicurezza (art. 55).
Queste regole si applicano dal 2 agosto 2025 (art. 113, lettera b); i modelli immessi sul mercato prima dovevano adeguarsi entro il 2 agosto 2027 (art. 111, par. 3). L’azienda che usa il modello di un terzo tramite un’applicazione non è fornitore del modello: risponde, se del caso, come fornitore o deployer del sistema che costruisce.
Cosa chiede di solito l’auditor
- Assistenti conversazionali dichiarati come IA verso clienti e dipendenti
- Contenuti sintetici pubblicati con il relativo avviso quando manca una revisione editoriale
- Documentazione del modello per finalità generali richiesta al fornitore quando lo si integra in un sistema proprio
- Uso di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica comunicato alle persone esposte
Come affrontarlo in pratica
- 1Esamini ogni canale in cui un cliente o un candidato può conversare con un’IA e aggiunga l’avviso dove non è evidente.
- 2Decida chi firma come responsabile editoriale i testi pubblicati con l’aiuto dell’IA.
- 3Chieda al fornitore del modello le informazioni dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b, prima di costruirvi sopra un sistema proprio.
L’avviso di trasparenza costa poco ed è la prima cosa che si vede dall’esterno: conviene averlo risolto prima di tutto il resto.
Da dove arriva ogni dato
Riferimenti al testo ufficiale in vigore. Se una norma viene revisionata, questa pagina si aggiorna e la data di revisione lo indica.
- Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale EUR-Lex · GU L 2024/1689 · 12 luglio 2024
- Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA), che modifica il Regolamento (UE) 2024/1689 EUR-Lex · GU L 2026/1744 · 24 luglio 2026
- Regolamento (UE) 2024/1689, testo consolidato EUR-Lex · CELEX 02024R1689-20260727 · Versione del 27 luglio 2026